Benessere

Polizza Rc medico: la legge Gelli rivede l’obbligo a tutela di medici e pazienti

Per conoscere più da vicino l’universo delle polizze professionali può essere utile informarsi attraverso l’osservatorio delle polizze Rc medico in Italia

Con l’entrata in vigore della legge Gelli Bianco sono state introdotte importanti novità nel settore medico.

Fra le innovazioni più importanti hanno trovato spazio il nuovo concetto di responsabilità professionale medica, e l’obbligo di sottoscrizione di una polizza Rc professionale a supporto dell’attività svolta, obbligo  per altro già espresso dai termini dalla legge di riforma delle professioni  ovvero il  Dpr 137/2012, decreto di attuazione delle legge 148/2011.

Medici ed operatori sanitari hanno responsabilità sempre più complesse.

La salute è un bene prezioso che dobbiamo tutelare in tutte le possibili maniere con la consapevolezza che quello svolto dal personale sanitario è un ruolo assai delicato.

Una consapevolezza che deve essere ben chiara anche sul fronte medico, considerando i danni che possono coinvolgere i pazienti e le due specifiche tipologie di responsabilità dei medici, ovvero quella civile e quella penale.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/chirurgia-ospedale-medico-cura-1822458/

La responsabilità penale è stata rivista dalla legge Gelli grazie all’introduzione dell’art. 590 Sexies nel codice penale, la seconda considera la messa a punto di nuovi termini e stabilisce che il medico è responsabile del danno, nel caso in cui risulti palese che l’operato é conseguenza diretta di colpa o dolo.

Spetta comunque al paziente dimostrare di aver subito un danno, disponendo di prove concrete che certifichino una prestazione medica sopraggiunta in ritardo o eseguita in una maniera sbagliata, conseguenza di un errore certo.

La legge Gelli inoltre stabilisce nuovi criteri di attribuzione della responsabilità in base ad un regime contrattuale ed extracontrattuale.

Assicurazione Rc medico un aiuto importante nell’esercizio dell’attività

Godere di una copertura assicurativa consente a chi svolge la delicata professione medica di tutelarsi in caso di errori professionali, che si possono compiere durante l’esercizio dell’attività.

Le polizze Rc professionali medici consentono di assicurare il patrimonio del professionista a fronte di richieste di risarcimento che potrebbero arrivare da terzi nell’arco del periodo coperto dall’assicurazione.

La Rc medico permette al professionista di tutelarsi da eventuali errori commessi nell’esercizio dell’attività garantendo il rimborso delle spese legali, sborsate in caso di difesa.

La copertura assicurativa risulta estremamente utile anche nel caso in cui la struttura, pubblica o privata in cui opera il professionista, dovesse rivalersi nei suoi confronti laddove lo ritenesse responsabile dei danni arrecati a terzi.

Per conoscere più da vicino l’universo delle polizze professionali può essere utile informarsi attraverso l’osservatorio delle polizze Rc medico in Italia, uno strumento indispensabile per ottenere informazioni specifiche, sottoscrivere la polizza adeguata e garantirsi una soluzione conveniente e di qualità.

L’articolo 10 della legge Gelli stabilisce l’obbligatorietà della polizza Rc medico

L’obbligo di sottoscrizione di una polizza Rc medico è stato ampiamente rivisto dalla legge Gelli attraverso l’articolo 10 che stabilisce a chiare lettere un dovere specifico a carico di medici e strutture sanitarie.

Il comma 1 entra nel merito dell’obbligo che coinvolge le strutture sanitarie, che devono provvedere a dotarsi di regolare copertura assicurativa, e di misure specifiche, a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni arrecati dal personale impiegato all’interno della struttura.

Il comma 2 fa chiarezza sugli obblighi di sottoscrizione della polizza Rc medico a carico dei liberi professionisti, che operano all’interno delle strutture.

Per questi operatori sanitari tra l’altro l’obbligo di assicurarsi è lo stesso che coinvolge tutti i professionisti iscritti ad un ordine o albo, ed è conseguenza diretta del decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138 e delle leggi successive.

Il comma 3 stabilisce, regolamentandolo, l’obbligo di assicurarsi per tutti gli altri operatori che esercitano l’attività presso la struttura sanitaria ma non in regime di libera professione.

Parliamo quindi di operatori sanitari che operano in qualità di dipendenti presso la struttura e si occupano di pazienti dai quali non sono stati scelti, come accade ad un libero professionista.

La legge Gelli inoltre stabilisce che la polizza professionale Rc medico dovrà essere stipulata con l’obbligo di inserire la garanzia di retroattività per un periodo di almeno 10 anni.

Un obbligo esteso anche alla garanzia postuma, ed anche in questo caso per un periodo di almeno 10 anni.

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